Il Presidente dell’assemblea provinciale del Pd di Rovigo spiega che la “Corte costituzionale non ha ritenuto, in sé, illegittimo il blocco degli stipendi del pubblico impiego, anzi ha ammesso che in circostanze di crisi che impongano sacrifici, questi abbiano ad essere spalmati anche con misure straordinarie di contenimento sulla spesa per il personale dipendente”
Rovigo 25 giugno 2015 – “L’apparente strabismo col quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del blocco degli stipendi dei dipendenti statali, ma senza dichiarare efficacia retroattiva, ha suscitato vari commenti ed interpretazioni, non esclusa quella per cui si vorrebbe che la Corte fosse stata influenzata da considerazioni politiche sul bilancio dello Stato”.
Franco Modena, presidente dell’assemblea provinciale del Pd di Rovigo, in merito alla sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del blocco degli stipendi dei dipendenti statali, che intende offrire la chiave corretta di quanto accaduto.
“La Corte costituzionale non ha ritenuto, in sé, illegittimo il blocco degli stipendi del pubblico impiego, anzi ha ammesso che in circostanze di crisi che impongano sacrifici, questi abbiano ad essere spalmati anche con misure straordinarie di contenimento sulla spesa per il personale dipendente. – spiega – Quello che invece è apparso illegittimo agli occhi dei Magistrati della Corte, è che la misura, da eccezionale, sia diventata usuale: ecco allora che il protrarsi del blocco stipendiale è risultato illegittimo, perché modificatesi (dal 2009, quando il Governo Berlusconi ebbe a varare il blocco) le condizioni, non potendo, ‘quella’ emergenza finanziaria, giustificare all’attualità il permanere del blocco”.
“In questo quadro, è quindi stata ritenuta giustificata (allora) la misura sacrificale per i dipendenti pubblici, ora però non può essere mantenuta. – continua Modena – Qual’è stato il momento in cui la protrazione ha denotato l’illegittimità della misura? La Corte Costituzionale non è autorizzata a fissare quel momento: cosicché ha adottato il criterio usuale, secondo il quale la sentenza di accertamento (la dichiarazione di illegittimità costituisce un accertamento di non conformità costituzionale) acquista esecutorietà al momento del deposito della sentenza inimpugnabile. Notazione prettamente ‘politica’: la Corte costituzionale ha, implicitamente, riconosciuto non sussistere più la pericolosità della situazione economica rispetto al 2009 berlusconiano”.